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Responsabilità professionale in ambito medico e sanitario: tutte le novità da conoscere.

2024-02-02 10:00:00

Sei un medico od operi semplicemente nel settore sanitario o socio-sanitario? Scopri subito quali sono tutte le novità che dovresti sapere sulla legge n°24/2017: Legge Gelli-Bianco.

Mai sentito parlare della legge Gelli-Bianco?

Se operi nel settore sanitario o socio-sanitario, avrai sicuramente già sentito parlare della legge n° 24/2017 meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco.

Questa normativa già in vigore dal 1 aprile 2017,  tratta della sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Vediamo subito insieme quali sono le principali novità introdotte dalla norma.

✔ Novità di carattere amministrativo (art. 2-5)

Le novità sotto il profilo amministrativo si possono sintetizzare e dividere nei seguenti punti:

  • Istituzione di un organo denominato Garante del diritto alla salute che potrà essere utilizzato dai pazienti per segnalare eventuali disfunzioni nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria ed in caso di necessità, veder operare, da tale organo, un'azione di tutela dei loro diritti.


  • Istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente a cui è affidato il compito di raccogliere sia i dati sui rischi e gli eventi avversi che quelli sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità: questo osservatorio, ricevuti i dati, individua idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.


  • Obbligo di trasparenza sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private ottemperando alla normativa in materia di protezione dei dati personali ed obbligando la direzione sanitaria a fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria del paziente; è inoltre previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private siano tenute a pubblicare sul proprio sito Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. 


  • Introduzione del concetto con cui si stabilisce che tutti gli esercenti professioni sanitarie debbano attenersi alle "buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida"  e contestualmente dell'imposizione che sia istituito un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida a cura del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).

✔ Novità di carattere penale (art.6)

Dopo la politica benevola degli anni ottanta che ravvisava la responsabilità dei sanitari solamente per il dolo o la colpa grave, intesa come errore grossolano e macroscopico, e la opposta visione dei decenni successivi in cui si ravvisava la responsabilità anche solo per una colpa lieve, l'attuale norma va a recepire gli orientamenti giurisprudenziali con cui si stabilisce che la "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” sia ravvisabile:

"qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”

Si può quindi notare come il legislatore abbia lasciato alla mera discrezionalità del sanitario lo stabilire quando è necessario applicare  o non applicare le linee guida ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali ed in più, ancora dopo anni dall'entrata in vigore della norma, si deve constatare che il Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) purtroppo si è ancora espresso pochissimo.

✔ Novità di carattere civile (art.7)

Le novità sotto il profilo civilistico nascono da un unico intento che è quello di spostare totalmente la responsabilità contrattuale e buona parte di quella extracontrattuale verso le strutture sanitarie lasciando solamente la responsabilità per dolo e colpa grave in capo al medico.

La ratio di questa novità é da un lato quella di permettere al danneggiato di richiedere con maggior facilità il risarcimento al soggetto più capiente e dall'altra quella di ridurre la responsabilità dei medici ed eliminare definitivamente il fenomeno della medicina difensiva. 

✔ Novità sulla riduzione del contenzioso e sulla azione di rivalsa (art. 8 e 9)

Al fine di ridurre i tempi ed i costi dei contenziosi relativi al rischio medico viene reso obbligatorio per chi intenda richiedere un risarcimento in sede civile un tentativo di conciliazione che si deve concludere entro sei mesi: soltanto se tale tentativo di conciliazione obbligatorio non andrà a buon fine il giudice potrà disporre l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.


lI legislatore introduce anche un'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria che abbia agito con dolo o colpa grave.



✔ Novità sugli obblighi assicurativi (art.10 e 11)

Sono stati introdotti principalmente tre obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria.

  • Obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse strutture.


  • Obbligo, per le strutture sanitarie,  di stipulare una ulteriore polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista


  • Obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

La volontà del legislatore è stata quella di garantire ai pazienti danneggiati la possibilità di ottenere  l'effettivo indennizzo per l'eventuale danno subito per errori avvenuti durante lo svolgimento della professione sanitaria trasferendo sui soggetti potenzialmente più solvibili (le strutture) l'obbligo di farsi carico del rischio più gravoso.

Ma come è possibile assicurarsi bene?

Per capire come sia possibile assicurarsi in conformità di quanto stabilito dalla legge Gelli- Bianco è necessario effettuare un'analisi personalizzata e particolareggiata di ogni tipo di struttura o semplice esercente che operi in ambito sanitario o sociosanitario.


Tale analisi, oltre a valutare con precisione quali siano le caratteristiche di ogni singolo soggetto che operi nel settore, deve anche necessariamente tener conto dei requisiti minimi che dovrebbero essere specificati dai decreti attuativi in materia di coperture assicurative.


Essendo una materia complessa e multisfaccettata ho pensato di semplificare le cose creando un percorso interattivo e personalizzato per ogni esercente la professione sanitaria a cui puoi accedere gratuitamente semplicemente cliccando sul pulsante qui sotto.

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